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Statuto |
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Art.
1) E'
costituita una associazione, denominata "Associazione
culturale FeBo", con sede in Borgoratto Alessandrino, via
Alessandria 26. Art.
2) La durata
dell'Associazione è illimitata Art.
3) Lo scopo
dell'Associazione è quello di promuovere, direttamente o
indirettamente, la divulgazione della cultura in tutte le sue
forme, di operare per la tutela dell'ambiente, tanto naturale
che artistico, e di incentivare, specialmente fra i giovani,
la collaborazione e il senso di responsabilità, al di sopra
delle classi sociali e delle diversità nazionali, regionali,
razziali e religiose. Art.
4) L' Associazione
è apartitica e senza alcun fine di lucro. Art.
5) I soci, in
numero illimitato e senza distinzione di sesso, nazionalità o
credo religioso, possono essere: a) ordinari se versano
l'annuale quota associativa b)
sostenitori se
versano contributi oltre la quota; c) onorari se
vengono dichiarati tali dall'Assemblea per motivi di ordine
particolare. Art.
6) L'iscrizione di
un socio può avvenire su presentazione di almeno due membri
degli Organi o delle Strutture associative, oppure avanzando
domanda al Consiglio. La
quota associativa è annuale ed è stabilita dal Consiglio
durante la prima riunione dell'anno, da tenersi entro e non
oltre il 31 marzo. Art.
7) L' Associazione,
previo assenso di un genitore, accetta anche soci
minorenni per i quali sarà varato uno speciale Regolamento. Art.
8) La qualità di
socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. Art.
9) Si può recedere
dall'Associazione in qualsiasi momento, con raccomandata al
Presidente o al Consiglio Direttivo. Art.
10) Sono Organi
direttivi dell'Associazione: a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente; c) il Consiglio direttivo; d) il
Collegio dei revisori dei conti; e) il Collegio dei
probiviri. Sono strutture Organizzative a) il Comitato
esecutivo; b) l'Ufficio stampa c) le Commissioni
di lavoro. Art.
11) L' Assemblea
Ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 31 marzo e
delibera sul bilancio consuntivo, operativo e finanziario
dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio
preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte
del Consiglio Direttivo o dei singoli soci. Art.
12) Le Assemblee
Straordinarie sono
convocate: a) Quando il Presidente ne ravvisi la
necessità; b) Dietro richiesta scritta o dei due terzi
dei membri di tutti gli Organi direttivi o di un terzo dei
soci in regola con le quote associative. Per modifiche allo
Statuto, l'Assemblea è indetta solo su richiesta di tutti gli
Organi direttivi all'unanimità o dei due terzi dei soci in
regola con le quote. Art.
13) Nelle assemblee
Ordinarie e Straordinarie ogni socio in regola con la quota
annuale ha diritto al proprio voto più un massimo di altri
tre per delega. Art.
14) Per l'
Assemblea Elettorale, che è straordinaria e, di norma,
triennale, non sono valide le deleghe. Art.
15) E' il
Presidente che convoca le Assemblee. Le forme e i modi di
convocazione, svolgimento e votazione sono precisate nel
Regolamento. Art.
16) Di qualsiasi
Assemblea deve essere steso regolare verbale sull'apposito
registro firmato da chi l'ha presieduta e dal Segretario. Art.
17) L' Asseblea
Elettorale elegge, per tre anni, il Presidente e,
separatamente, sei membri del Consiglio direttivo, tre
Revisori e tre Probiviri. Art.
18) I membri delle
Strutture organizzative sono nominati dal Consiglio Direttivo
e il Regolamento ne specificherà le funzioni e le attività. Art.
19) Del Consiglio
Direttivo fanno parte di diritto un membro delle famiglie di
Cino Bozzetti e di Ernesto e Mario Ferrari. Art.
20) Il Presidente
ha la rappresentanza dell'Associazione e con il Consiglio
Direttivo, ne gestisce l'attività con potere per tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di
votazione paritaria del Consiglio il voto del Presidente è
decisionale. In caso di momentanea assenza il Presidente viene
sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano. Art.
21) I proventi con
i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:
1) quote sociali; 2) contributi di Enti, Associazioni o
privati; 3) proventi di proprie iniziative permanenti o
occasionali; 4) entrate varie. Gli esercizi finanziari dell'
Associazione si chiudono il 31dicembre di ogni anno. Art.
22) L'eventuale
scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto da
una Assemblea con maggioranza dei due terzi degli iscritti. In
tal caso, dopo aver provveduto al saldo di tutte le pendenze
passive, il Tesoriere e i revisori dei conti provvederanno a
devolvere i beni restanti a favore di associazioni per la
protezione dell’infanzia o la ricerca scientifica. Art.
23) Per tutto ciò
che non è contemplato nel presente atto valgono le norme del
Codice Civile |
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